Con riferimento alle ns. precedenti circolari sull’argomento, si precisa che il Reg. n. 517/2014, entrato in vigore il 09.06.2014 ed applicabile dal 01.01.2015, ha ridefinito il quadro normativo sui gas fluorurati ad effetto serra abrogando il precedente Reg. n. 842/2006.
Tra le novità più importanti introdotte dal nuovo regolamento, si segnala:
– l’estensione del campo di applicazione del “vecchio” Reg. n. 842/06 anche agli “autocarri frigoriferi” (veicoli a motore di massa superiore a 3,5 tonn che montano celle frigorifere), ai “rimorchi frigoriferi” e alle apparecchiature con funzionamento a “ciclo Rankine” (trasformazione di calore in lavoro);
– il cambiamento di classificazione degli impianti che non saranno più identificati per contenuto in “Kg” di Gas Fluorurati, bensì in base al loro effettivo potenziale potere di riscaldamento globale, ovvero in “tonnellate equivalenti di CO2” ottenute dal prodotto del GWP (Global Warming Potential) del f-gas considerato per il quantitativo in tonnellate contenute nel circuito.
Viene infatti modificata la soglia di obbligatorietà delle visite periodiche e della compilazione del libretto di impianto (in precedenza stabilita in 3 Kg di FGAS contenuto nell’apparecchiatura) con un nuovo parametro basato sulle tonnellate di CO2 equivalente.
Si allega alla presente una tabella di corrispondenza in peso (Kg) dei limiti di CO2-equivalente dei principali gas fluorurati.
Le nuove tempistiche di controllo sugli impianti saranno le seguenti:
a) tra le 5 e 50 tonnellate di CO2 equivalente almeno una volta ogni 12 mesi;
b) tra le 50 e 500 tonnellate di CO2 equivalente almeno una volta ogni sei mesi;
c) sopra le almeno 500 tonnellate di CO2 equivalente ogni tre mesi.
Si consiglia pertanto di verificare con i Vs. manutentori esterni autorizzati l’eventuale applicabilità delle modifiche introdotte dalla nuova normativa alla Vs. realtà aziendale.